Il D.Lgs. 5/2026 estende l'obbligo di fonti rinnovabili anche alle ristrutturazioni e al rifacimento dell'impianto termico. Quanti kW ti impone davvero la norma — e perché il minimo di legge quasi mai è l'impianto che ti conviene.
Da oggi, 3 agosto 2026, l'obbligo fotovoltaico 2026 non riguarda più solo le case nuove: entra nel perimetro anche chi ristruttura e chi rifà l'impianto termico. A stabilirlo è il D.Lgs. 5/2026, il decreto che recepisce la direttiva europea RED III e riscrive le quote minime di fonti rinnovabili negli edifici. Se stai per depositare una pratica in Comune, la data in cui la presenti vale più di tutto il resto: da un giorno all'altro cambiano i kW che sei obbligato a installare.
Ecco cosa dice davvero la norma, quanti kilowatt servono e — soprattutto — perché il minimo di legge quasi mai coincide con l'impianto che ti conviene.
Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, in vigore dal 4 febbraio) recepisce in Italia la direttiva RED III e modifica l'articolo 26 e l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, cioè la norma che governa l'integrazione delle rinnovabili negli edifici. Il decreto è in vigore da febbraio, ma i nuovi obblighi diventano operativi decorsi 180 giorni: cioè oggi.
Contano gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 3 agosto 2026. Non la data di inizio lavori, non quella di fine lavori, non quella del progetto.
Chi ha protocollato la pratica entro il 2 agosto resta sotto le regole precedenti. Chi la deposita da oggi in poi rientra nel nuovo perimetro. E il perimetro si è allargato parecchio: prima l'obbligo colpiva sostanzialmente nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti, ora entrano nel raggio d'azione anche:
Tradotto: interventi che fino a ieri erano "normale efficientamento" oggi fanno scattare un obbligo di legge.
Qui si concentra la maggior parte della confusione che gira in rete, e vale la pena chiarirla subito perché cambia completamente il progetto e il preventivo.
Una percentuale dei consumi per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento deve venire da rinnovabili. Si soddisfa con pompa di calore, solare termico, geotermico, sistemi ibridi. Il fotovoltaico da solo non basta.
Obbligo autonomo e aggiuntivo, espresso in kW e legato alla superficie dell'edificio. Vale anche se hai già risolto la quota termica con una pompa di calore.
Chi legge solo il "60%" e pensa di aver capito tutto rischia di trovarsi il progetto bocciato in fase di verifica.
| Tipo di intervento | Edifici privati | Edifici pubblici |
|---|---|---|
| Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione | 60% | 65% |
| Ristrutturazione importante di 1° livello | 40% | 45% |
| Ristrutturazione importante di 2° livello | 15% | 20% |
| Ristrutturazione dell'impianto termico | 15% | 20% |
Una precisazione tecnica che fa la differenza in fase di verifica: per nuove costruzioni e primo livello la percentuale va rispettata due volte — sui consumi di sola acqua calda sanitaria e sulla somma di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento. Per secondo livello e impianto termico la verifica è invece unica e riguarda solo la climatizzazione invernale ed estiva, con l'acqua calda sanitaria esclusa.
L'obbligo di potenza si calcola con una formula semplice, che non è cambiata rispetto al regime precedente. A cambiare è a chi si applica.
Attenzione a due dettagli che in cantiere fanno litigare tutti:
| Superficie in pianta | Nuova costruzione (k = 0,05) | Ristrutturazione (k = 0,025) |
|---|---|---|
| Villetta 100 m² | 5,0 kW | 2,5 kW |
| Villetta 120 m² | 6,0 kW | 3,0 kW |
| Villetta 150 m² | 7,5 kW | 3,75 kW |
| Capannone 500 m² | 25 kW | 12,5 kW |
| Capannone 1.000 m² | 50 kW | 25 kW |
Nel Piceno e sulla costa marchigiana un impianto ben esposto produce indicativamente 1.200–1.400 kWh all'anno per ogni kWp installato. Vuol dire che i 6 kW obbligatori su una villetta nuova di 120 m² generano circa 7.200–8.400 kWh l'anno. Teniamo a mente questo numero: torna utile fra poco.
Rientrano nell'obbligo: nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, ristrutturazione dell'impianto termico.
Restano fuori — secondo le indicazioni ad oggi disponibili dal MASE, in attesa dei chiarimenti applicativi annunciati:
La sola sostituzione della caldaia non fa scattare automaticamente l'obbligo. Serve una vera ristrutturazione dell'impianto termico, cioè la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia di quelli di distribuzione e/o emissione. Sostituire una caldaia con una pompa di calore rifacendo anche la distribuzione, invece, ci rientra.
Alcuni di questi confini sono ancora oggetto di interpretazione e il Ministero ha annunciato chiarimenti. Il consiglio operativo è semplice: fatevi mettere per iscritto dal progettista la classificazione dell'intervento prima di depositare, perché da quella discende tutto il resto.
Non è prevista una multa. È prevista una cosa peggiore:
Il mancato rispetto dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
E a valle c'è il problema vero: senza titolo conforme non si chiude la pratica, e a fine lavori l'agibilità diventa un percorso a ostacoli — con tutto quello che significa per rogito, mutuo e locazione. La verifica è responsabilità del progettista, che la documenta nella relazione tecnica ex Legge 10/1991 depositata insieme al titolo, con trasmissione al Comune e al GSE.
L'obbligo cade in caso di:
Una deroga non è una firma: è un'analisi tecnica documentata. Chi la usa a cuor leggero espone il progettista e il committente.
Domanda legittima, risposta scomoda, e quasi introvabile negli articoli in circolazione.
Sulla ristrutturazione di un immobile esistente: sì. Nel 2026 la detrazione per il recupero edilizio è stata confermata dalla Legge di Bilancio (L. 199/2025) al 50% per l'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, con massimale di 96.000 € per unità immobiliare e recupero in 10 rate annuali. Fotovoltaico e sistema di accumulo rientrano tra gli interventi ammessi, e l'accumulo è detraibile anche se installato in un secondo momento rispetto all'impianto.
Molti contenuti online riportano ancora 36% e 30%: erano le aliquote della vecchia scala mobile, poi superate dalla proroga. Per il 2026 valgono 50% e 36%.
Sulla nuova costruzione: no. Il bonus ristrutturazioni riqualifica il patrimonio edilizio esistente, quindi non spetta su un edificio costruito ex novo. Chi costruisce da zero ha l'obbligo dei 5–7,5 kW ma non ha la detrazione su quella spesa: il fotovoltaico entra nel costo di costruzione. Resta l'IVA agevolata al 10% su fornitura e posa, e resta la strada di intervenire in un momento successivo — a immobile ultimato, accatastato e agibile — per potenziare l'impianto o aggiungere l'accumulo dentro il perimetro del bonus.
Sulla demolizione e ricostruzione la situazione è più sfumata: la ricostruzione fedele è ristrutturazione edilizia, con ampliamento il discorso cambia. È il tipico caso in cui una telefonata al commercialista prima di firmare vale più di dieci articoli letti online — questo compreso.
Verifica gratuita
Calcoliamo la potenza obbligatoria, dimensioniamo l'accumulo e ti indichiamo le detrazioni applicabili, prima che tu depositi il titolo edilizio. Per la casa: Tesla Powerwall 3. Per l'impresa: fotovoltaico industriale.
Qui finisce la parte normativa e comincia quella che ci interessa di più: rispettare la legge al minimo è quasi sempre l'investimento peggiore. Tre ragioni concrete.
È chiuso ai nuovi impianti dal 29 maggio 2025. Chi installa oggi va in Ritiro Dedicato: non c'è più compensazione tra energia immessa e prelevata, c'è una vendita al GSE a prezzo di mercato. Chi ragiona ancora con la logica "tanto la rete me la restituisce d'inverno" sta usando le regole di un mondo che non c'è più.
Un kWh autoconsumato ti evita un acquisto da 0,25–0,35 €. Lo stesso kWh ceduto in rete ti viene riconosciuto attorno a 0,10 €, con il prezzo zonale che nelle ore centrali di sole scende sempre più spesso — e in alcune zone arriva a zero. Torniamo ai 7.200–8.400 kWh della villetta di prima: senza accumulo, buona parte finisce in rete proprio nelle ore in cui vale meno.
Il 60% di quota termica sulle nuove costruzioni si raggiunge quasi sempre con una pompa di calore. Che assorbe energia la sera e d'inverno: esattamente quando il fotovoltaico non produce. Obbligo di rinnovabile + pompa di calore senza accumulo = impianto sbilanciato per costruzione.
Il sistema di accumulo non è obbligatorio. È semplicemente ciò che trasforma un adempimento burocratico in un impianto che ha senso economico. È il motivo per cui in STILCA Energy mettiamo lo storage al centro del progetto e il fotovoltaico come leva: governare l'energia, non solo produrla.
Per chi costruisce o ristruttura un edificio produttivo i numeri diventano rilevanti: 50 kW obbligatori su un capannone nuovo di 1.000 m², 25 kW su una ristrutturazione della stessa superficie. Su questa scala l'analisi dei carichi non è un dettaglio: un impianto dimensionato sui consumi reali e affiancato da un BESS può lavorare in peak shaving e time shifting, non solo in autoconsumo.
Due leve da tenere d'occhio nel Piceno:
Resta valida anche la nostra verifica gratuita di ammissibilità ai contributi a fondo perduto per storage e fotovoltaico per le imprese manifatturiere del territorio.
Se stai costruendo, ristrutturando o rifacendo l'impianto termico di un'abitazione o di un capannone tra San Benedetto del Tronto, Monteprandone, Grottammare, la Val Vibrata e tutto il Piceno, la verifica dell'obbligo va fatta ora — non dopo il preventivo dell'impresa.
Dal 3 agosto 2026, per gli interventi la cui richiesta di titolo edilizio è presentata a partire da quella data (D.Lgs. 5/2026, recepimento della direttiva RED III).
Si calcolano con P = k × S. Per una nuova costruzione k vale 0,05: una villetta con 120 m² di superficie in pianta richiede 6 kW. Su un edificio esistente k vale 0,025: gli stessi 120 m² richiedono 3 kW. Per gli edifici pubblici la potenza è maggiorata del 10%.
Sì. Rientrano le ristrutturazioni importanti di primo livello (oltre il 50% della superficie disperdente più il rifacimento dell'impianto termico) e di secondo livello (oltre il 25%), oltre alla ristrutturazione dell'impianto termico.
Non automaticamente. Serve una ristrutturazione dell'impianto termico, cioè la modifica sostanziale sia della produzione sia della distribuzione e/o emissione del calore.
No. Il 60% riguarda la copertura dei consumi termici — acqua calda, riscaldamento, raffrescamento — e si raggiunge tipicamente con pompa di calore o solare termico. L'obbligo di potenza fotovoltaica è aggiuntivo.
Il Comune nega il rilascio del titolo edilizio. Non è prevista una sanzione pecuniaria: è la pratica che si blocca.
Sulla ristrutturazione di un immobile esistente sì: 50% per l'abitazione principale, 36% per gli altri immobili, massimale 96.000 €, in 10 rate. Sulla nuova costruzione il bonus ristrutturazioni non spetta; resta l'IVA agevolata al 10%.
No. L'impianto deve essere installato sull'edificio o sulle sue pertinenze. Gli impianti a terra non concorrono al raggiungimento della quota.
No, ma è quasi sempre decisivo per la convenienza: un kWh autoconsumato vale 0,25–0,35 €, lo stesso kWh immesso in rete circa 0,10 €.
Indicativamente 1.200–1.400 kWh l'anno per ogni kWp installato: un impianto da 6 kW produce circa 7.200–8.400 kWh l'anno.
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Contenuto informativo aggiornato al 3 agosto 2026, redatto da STILCA Energy S.r.l. Le percentuali, i coefficienti e le agevolazioni citate derivano dal D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5 e dalla normativa fiscale vigente; il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato chiarimenti applicativi su alcuni aspetti. La verifica del rispetto degli obblighi compete al progettista abilitato, che la documenta nella relazione tecnica ex Legge 10/1991; gli aspetti fiscali vanno confermati con il proprio consulente.