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Tecnico STILCA Energy monta un modulo fotovoltaico: dal 3 agosto 2026 l'obbligo fotovoltaico vale su nuove costruzioni e ristrutturazioni
Normativa · In vigore dal 3 agosto 2026

Obbligo fotovoltaico 2026: dal 3 agosto cambia tutto per chi costruisce o ristruttura

Il D.Lgs. 5/2026 estende l'obbligo di fonti rinnovabili anche alle ristrutturazioni e al rifacimento dell'impianto termico. Quanti kW ti impone davvero la norma — e perché il minimo di legge quasi mai è l'impianto che ti conviene.

3 AGO 2026
Decorrenza obbligo
60%
Quota FER nuove costruzioni
6 kW
Su una villetta nuova da 120 m²
10 rate
Recupero della detrazione

Da oggi, 3 agosto 2026, l'obbligo fotovoltaico 2026 non riguarda più solo le case nuove: entra nel perimetro anche chi ristruttura e chi rifà l'impianto termico. A stabilirlo è il D.Lgs. 5/2026, il decreto che recepisce la direttiva europea RED III e riscrive le quote minime di fonti rinnovabili negli edifici. Se stai per depositare una pratica in Comune, la data in cui la presenti vale più di tutto il resto: da un giorno all'altro cambiano i kW che sei obbligato a installare.

Ecco cosa dice davvero la norma, quanti kilowatt servono e — soprattutto — perché il minimo di legge quasi mai coincide con l'impianto che ti conviene.

Il decreto

Cosa cambia dal 3 agosto 2026

Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, in vigore dal 4 febbraio) recepisce in Italia la direttiva RED III e modifica l'articolo 26 e l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, cioè la norma che governa l'integrazione delle rinnovabili negli edifici. Il decreto è in vigore da febbraio, ma i nuovi obblighi diventano operativi decorsi 180 giorni: cioè oggi.

La regola da imparare a memoria

Contano gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 3 agosto 2026. Non la data di inizio lavori, non quella di fine lavori, non quella del progetto.

Chi ha protocollato la pratica entro il 2 agosto resta sotto le regole precedenti. Chi la deposita da oggi in poi rientra nel nuovo perimetro. E il perimetro si è allargato parecchio: prima l'obbligo colpiva sostanzialmente nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti, ora entrano nel raggio d'azione anche:

  • le ristrutturazioni importanti di primo livello — intervento su oltre il 50% della superficie disperdente lorda più rifacimento dell'impianto termico dell'intero edificio;
  • le ristrutturazioni importanti di secondo livello — intervento su oltre il 25% della superficie disperdente;
  • la ristrutturazione dell'impianto termico, che prima era fuori.

Tradotto: interventi che fino a ieri erano "normale efficientamento" oggi fanno scattare un obbligo di legge.

Abitazione in ristrutturazione con ponteggi e cappotto termico e impianto fotovoltaico sul tetto, soggetta all'obbligo dal 3 agosto 2026
È qui che cambia tutto: un cantiere di ristrutturazione che tocca più del 25% della superficie disperdente oggi fa scattare l'obbligo. Fino al 2 agosto 2026 non era così.
Attenzione

Il punto che quasi nessuno spiega: gli obblighi sono due, non uno

Qui si concentra la maggior parte della confusione che gira in rete, e vale la pena chiarirla subito perché cambia completamente il progetto e il preventivo.

01

Quota FER sui consumi termici

Una percentuale dei consumi per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento deve venire da rinnovabili. Si soddisfa con pompa di calore, solare termico, geotermico, sistemi ibridi. Il fotovoltaico da solo non basta.

02

Potenza minima fotovoltaica

Obbligo autonomo e aggiuntivo, espresso in kW e legato alla superficie dell'edificio. Vale anche se hai già risolto la quota termica con una pompa di calore.

!

Il rischio

Chi legge solo il "60%" e pensa di aver capito tutto rischia di trovarsi il progetto bocciato in fase di verifica.

Le quote minime di rinnovabile dal 3 agosto 2026

Quote di copertura dei consumi da fonti rinnovabili — Allegato III D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.Lgs. 5/2026
Tipo di interventoEdifici privatiEdifici pubblici
Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione60%65%
Ristrutturazione importante di 1° livello40%45%
Ristrutturazione importante di 2° livello15%20%
Ristrutturazione dell'impianto termico15%20%

Una precisazione tecnica che fa la differenza in fase di verifica: per nuove costruzioni e primo livello la percentuale va rispettata due volte — sui consumi di sola acqua calda sanitaria e sulla somma di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento. Per secondo livello e impianto termico la verifica è invece unica e riguarda solo la climatizzazione invernale ed estiva, con l'acqua calda sanitaria esclusa.

Casa di nuova costruzione ancora al grezzo con i moduli fotovoltaici già installati sul tetto per rispettare l'obbligo del 60%
Nuova costruzione: la quota del 60% e i kW di fotovoltaico vanno progettati insieme al resto dell'edificio, non aggiunti a fine cantiere. Chi ci arriva tardi paga due volte.
Il calcolo

Quanti kW di fotovoltaico devi installare: la formula P = k × S

L'obbligo di potenza si calcola con una formula semplice, che non è cambiata rispetto al regime precedente. A cambiare è a chi si applica.

P = k × S
P
potenza elettrica minima da installare, in kW
S
superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, in m²
k
0,05 per le nuove costruzioni · 0,025 per gli edifici esistenti · +10% per gli edifici pubblici

Attenzione a due dettagli che in cantiere fanno litigare tutti:

  • S non è la superficie calpestabile né la somma dei piani. È la proiezione a terra della sagoma dell'edificio. Le pertinenze non entrano nel calcolo di S, ma possono essere usate come superficie di installazione.
  • L'impianto deve stare sull'edificio o sulle sue pertinenze. Il fotovoltaico a terra non concorre al raggiungimento della quota. Sulle falde i moduli vanno complanari — stesso orientamento e inclinazione; sui tetti piani non devono superare i 30 cm di altezza, o l'altezza della balaustra.
Installazione di moduli fotovoltaici complanari su un tetto a falda, come richiesto per assolvere l'obbligo di potenza
Sulle coperture a falda i moduli devono essere aderenti o integrati, con lo stesso orientamento e la stessa inclinazione della falda. Sui tetti piani non possono superare i 30 cm di altezza.

Quanti kilowatt, in pratica

Potenza fotovoltaica minima obbligatoria in funzione della superficie in pianta
Superficie in piantaNuova costruzione (k = 0,05)Ristrutturazione (k = 0,025)
Villetta 100 m²5,0 kW2,5 kW
Villetta 120 m²6,0 kW3,0 kW
Villetta 150 m²7,5 kW3,75 kW
Capannone 500 m²25 kW12,5 kW
Capannone 1.000 m²50 kW25 kW

Nel Piceno e sulla costa marchigiana un impianto ben esposto produce indicativamente 1.200–1.400 kWh all'anno per ogni kWp installato. Vuol dire che i 6 kW obbligatori su una villetta nuova di 120 m² generano circa 7.200–8.400 kWh l'anno. Teniamo a mente questo numero: torna utile fra poco.

Il perimetro

A chi si applica — e a chi no

Rientrano nell'obbligo: nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, ristrutturazione dell'impianto termico.

Restano fuori — secondo le indicazioni ad oggi disponibili dal MASE, in attesa dei chiarimenti applicativi annunciati:

  • gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti, salvo che diano luogo a una nuova unità immobiliare autonomamente accatastata;
  • gli interventi sotto la soglia del 25% della superficie disperdente che non toccano l'impianto termico;
  • la manutenzione ordinaria e le opere interne.

La sola sostituzione della caldaia non fa scattare automaticamente l'obbligo. Serve una vera ristrutturazione dell'impianto termico, cioè la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia di quelli di distribuzione e/o emissione. Sostituire una caldaia con una pompa di calore rifacendo anche la distribuzione, invece, ci rientra.

Alcuni di questi confini sono ancora oggetto di interpretazione e il Ministero ha annunciato chiarimenti. Il consiglio operativo è semplice: fatevi mettere per iscritto dal progettista la classificazione dell'intervento prima di depositare, perché da quella discende tutto il resto.

Moduli fotovoltaici su una tettoia pertinenziale, superficie utilizzabile per assolvere l'obbligo di potenza
Le pertinenze non entrano nel calcolo della superficie S, ma sono superficie utile per installare l'impianto: tettoie, pergole e coperture accessorie possono fare la differenza quando la falda non basta.
Conseguenze

Cosa succede se non rispetti l'obbligo

Non è prevista una multa. È prevista una cosa peggiore:

La sanzione

Il mancato rispetto dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

E a valle c'è il problema vero: senza titolo conforme non si chiude la pratica, e a fine lavori l'agibilità diventa un percorso a ostacoli — con tutto quello che significa per rogito, mutuo e locazione. La verifica è responsabilità del progettista, che la documenta nella relazione tecnica ex Legge 10/1991 depositata insieme al titolo, con trasmissione al Comune e al GSE.

Le deroghe (e la novità del 2026)

L'obbligo cade in caso di:

  • impossibilità tecnica, funzionale o — questa è la novità del D.Lgs. 5/2026 — economica, documentata analizzando tutte le opzioni tecnologiche disponibili (per la convenienza economica il riferimento è il metodo del valore attuale netto secondo la UNI EN 15459);
  • edificio allacciato a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento che ne copra l'intero fabbisogno;
  • immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dove l'intervento è realmente incompatibile con il vincolo: l'esonero non è automatico e va accertato caso per caso;
  • strutture temporanee da rimuovere entro 24 mesi.

Una deroga non è una firma: è un'analisi tecnica documentata. Chi la usa a cuor leggero espone il progettista e il committente.

Fisco

"Se è obbligatorio, almeno lo detraggo?" La risposta che nessuno vi dà

Domanda legittima, risposta scomoda, e quasi introvabile negli articoli in circolazione.

Sulla ristrutturazione di un immobile esistente: sì. Nel 2026 la detrazione per il recupero edilizio è stata confermata dalla Legge di Bilancio (L. 199/2025) al 50% per l'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, con massimale di 96.000 € per unità immobiliare e recupero in 10 rate annuali. Fotovoltaico e sistema di accumulo rientrano tra gli interventi ammessi, e l'accumulo è detraibile anche se installato in un secondo momento rispetto all'impianto.

Molti contenuti online riportano ancora 36% e 30%: erano le aliquote della vecchia scala mobile, poi superate dalla proroga. Per il 2026 valgono 50% e 36%.

Sulla nuova costruzione: no. Il bonus ristrutturazioni riqualifica il patrimonio edilizio esistente, quindi non spetta su un edificio costruito ex novo. Chi costruisce da zero ha l'obbligo dei 5–7,5 kW ma non ha la detrazione su quella spesa: il fotovoltaico entra nel costo di costruzione. Resta l'IVA agevolata al 10% su fornitura e posa, e resta la strada di intervenire in un momento successivo — a immobile ultimato, accatastato e agibile — per potenziare l'impianto o aggiungere l'accumulo dentro il perimetro del bonus.

Sulla demolizione e ricostruzione la situazione è più sfumata: la ricostruzione fedele è ristrutturazione edilizia, con ampliamento il discorso cambia. È il tipico caso in cui una telefonata al commercialista prima di firmare vale più di dieci articoli letti online — questo compreso.

Verifica gratuita

Quanti kW servono al tuo progetto?

Calcoliamo la potenza obbligatoria, dimensioniamo l'accumulo e ti indichiamo le detrazioni applicabili, prima che tu depositi il titolo edilizio. Per la casa: Tesla Powerwall 3. Per l'impresa: fotovoltaico industriale.

Il punto di vista di chi gli impianti li gestisce da 30 anni

Il kW obbligatorio non è il kW che ti conviene

Qui finisce la parte normativa e comincia quella che ci interessa di più: rispettare la legge al minimo è quasi sempre l'investimento peggiore. Tre ragioni concrete.

1. Lo scambio sul posto non esiste più

È chiuso ai nuovi impianti dal 29 maggio 2025. Chi installa oggi va in Ritiro Dedicato: non c'è più compensazione tra energia immessa e prelevata, c'è una vendita al GSE a prezzo di mercato. Chi ragiona ancora con la logica "tanto la rete me la restituisce d'inverno" sta usando le regole di un mondo che non c'è più.

2. L'energia che autoconsumi vale due o tre volte quella che immetti

Un kWh autoconsumato ti evita un acquisto da 0,25–0,35 €. Lo stesso kWh ceduto in rete ti viene riconosciuto attorno a 0,10 €, con il prezzo zonale che nelle ore centrali di sole scende sempre più spesso — e in alcune zone arriva a zero. Torniamo ai 7.200–8.400 kWh della villetta di prima: senza accumulo, buona parte finisce in rete proprio nelle ore in cui vale meno.

3. L'obbligo ti spinge verso la pompa di calore, che consuma quando il sole non c'è

Il 60% di quota termica sulle nuove costruzioni si raggiunge quasi sempre con una pompa di calore. Che assorbe energia la sera e d'inverno: esattamente quando il fotovoltaico non produce. Obbligo di rinnovabile + pompa di calore senza accumulo = impianto sbilanciato per costruzione.

Il sistema di accumulo non è obbligatorio. È semplicemente ciò che trasforma un adempimento burocratico in un impianto che ha senso economico. È il motivo per cui in STILCA Energy mettiamo lo storage al centro del progetto e il fotovoltaico come leva: governare l'energia, non solo produrla.

Imprese

E per le imprese: capannoni, bandi e Comunità Energetiche

Per chi costruisce o ristruttura un edificio produttivo i numeri diventano rilevanti: 50 kW obbligatori su un capannone nuovo di 1.000 m², 25 kW su una ristrutturazione della stessa superficie. Su questa scala l'analisi dei carichi non è un dettaglio: un impianto dimensionato sui consumi reali e affiancato da un BESS può lavorare in peak shaving e time shifting, non solo in autoconsumo.

Due leve da tenere d'occhio nel Piceno:

  • Transizione 5.0, che dal 2026 passa dal credito d'imposta all'iperammortamento, con maggiorazione fino al 180% per gli investimenti in efficienza energetica e autoproduzione;
  • il bando CER della Regione Marche (Decreto Dirigenziale n. 226 del 15 luglio 2026): 3,8 milioni di euro, contributo a fondo perduto del 40% fino a 300.000 € per Comunità Energetica, con domande dal 30 ottobre 2026 al 29 gennaio 2027. Chi progetta ora ha il tempo di inserire l'impianto in una CER e arrivare pronto alla finestra.

Resta valida anche la nostra verifica gratuita di ammissibilità ai contributi a fondo perduto per storage e fotovoltaico per le imprese manifatturiere del territorio.

Operativo

Cosa fare adesso, in ordine

  1. Verifica la data. Se la richiesta del titolo è stata protocollata entro il 2 agosto 2026, sei sotto le vecchie regole. Da oggi in poi, no.
  2. Fatti classificare l'intervento dal progettista: nuova costruzione, primo livello, secondo livello, ristrutturazione dell'impianto termico. Cambia tutto.
  3. Calcola i kW obbligatori con P = k × S, partendo dalla superficie in pianta reale.
  4. Verifica dove puoi installare: falde, coperture piane, pertinenze. Orientamento, ombreggiamenti, spazio utile.
  5. Confronta il minimo di legge con il dimensionamento ottimale, accumulo compreso. Sono due numeri diversi, e la differenza si misura in anni di rientro.
  6. Chiudi il quadro fiscale con il tuo consulente prima di firmare: detrazione, IVA, eventuali incentivi.

Parliamone prima che tu depositi la pratica

Se stai costruendo, ristrutturando o rifacendo l'impianto termico di un'abitazione o di un capannone tra San Benedetto del Tronto, Monteprandone, Grottammare, la Val Vibrata e tutto il Piceno, la verifica dell'obbligo va fatta ora — non dopo il preventivo dell'impresa.

Lun–Ven 09:00–18:00
FAQ

Domande frequenti

Dal 3 agosto 2026, per gli interventi la cui richiesta di titolo edilizio è presentata a partire da quella data (D.Lgs. 5/2026, recepimento della direttiva RED III).

Si calcolano con P = k × S. Per una nuova costruzione k vale 0,05: una villetta con 120 m² di superficie in pianta richiede 6 kW. Su un edificio esistente k vale 0,025: gli stessi 120 m² richiedono 3 kW. Per gli edifici pubblici la potenza è maggiorata del 10%.

Sì. Rientrano le ristrutturazioni importanti di primo livello (oltre il 50% della superficie disperdente più il rifacimento dell'impianto termico) e di secondo livello (oltre il 25%), oltre alla ristrutturazione dell'impianto termico.

Non automaticamente. Serve una ristrutturazione dell'impianto termico, cioè la modifica sostanziale sia della produzione sia della distribuzione e/o emissione del calore.

No. Il 60% riguarda la copertura dei consumi termici — acqua calda, riscaldamento, raffrescamento — e si raggiunge tipicamente con pompa di calore o solare termico. L'obbligo di potenza fotovoltaica è aggiuntivo.

Il Comune nega il rilascio del titolo edilizio. Non è prevista una sanzione pecuniaria: è la pratica che si blocca.

Sulla ristrutturazione di un immobile esistente sì: 50% per l'abitazione principale, 36% per gli altri immobili, massimale 96.000 €, in 10 rate. Sulla nuova costruzione il bonus ristrutturazioni non spetta; resta l'IVA agevolata al 10%.

No. L'impianto deve essere installato sull'edificio o sulle sue pertinenze. Gli impianti a terra non concorrono al raggiungimento della quota.

No, ma è quasi sempre decisivo per la convenienza: un kWh autoconsumato vale 0,25–0,35 €, lo stesso kWh immesso in rete circa 0,10 €.

Indicativamente 1.200–1.400 kWh l'anno per ogni kWp installato: un impianto da 6 kW produce circa 7.200–8.400 kWh l'anno.

Verifica gratuita dell'obbligo fotovoltaico

Dicci due numeri e ti diciamo quanti kW ti impone la norma — e quanti te ne servono davvero perché l'impianto abbia senso nel tempo.

  • Calcolo dei kW obbligatori sulla tua superficie reale
  • Classificazione dell'intervento e verifica delle deroghe
  • Confronto tra minimo di legge e dimensionamento ottimale (con accumulo)
  • Quadro delle detrazioni e degli incentivi applicabili
  • Nessun impegno: se il progetto non sta in piedi, te lo diciamo
Lun–Ven 09:00–18:00
STILCA Energy S.r.l. — San Benedetto del Tronto / Monteprandone (AP)

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Contenuto informativo aggiornato al 3 agosto 2026, redatto da STILCA Energy S.r.l. Le percentuali, i coefficienti e le agevolazioni citate derivano dal D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5 e dalla normativa fiscale vigente; il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato chiarimenti applicativi su alcuni aspetti. La verifica del rispetto degli obblighi compete al progettista abilitato, che la documenta nella relazione tecnica ex Legge 10/1991; gli aspetti fiscali vanno confermati con il proprio consulente.

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